Ogni attività umana e conseguentemente ogni individuo e/o azienda, è giornalmente esposto ad una serie di incognite che tramutandosi in rischio possono comportare una serie di danneggiamenti, deterioramenti e/o perdite.
Per liberarsi, totalmente o parzialmente da questa esposizione, il soggetto può decidere di trasferire i rischi a cui è sottoposto ad altro soggetto (Assicuratore) che dietro il pagamento di una somma in danaro (premio), si assume l’obbligo di indennizzarlo e/o risarcirlo per danni conseguenti ad un evento o più eventi contrattualmente stabiliti.
Solitamente l’approccio al contratto assicurativo, avviene attraverso l’attenta consulenza di un professionista (sia esso un intermediario, un consulente esterno oppure un broker), ciò nonostante alcuni argomenti richiedono un approfondimento particolare: Tipologie di Polizze, e Forme di Assicurazione.
Il mercato da sempre offre due macrocategorie di polizze:
Polizze a rischi nominati (o a rischi definiti): in questo caso i rischi che intende assumersi l’Assicuratore vengono elencati, conseguentemente ciò che non è nominato è automaticamente escluso.
La struttura delle polizze a Rischi Nominati generalmente è così impostata:
Garanzia Base (elenco dei rischi compresi) – Garanzie Facoltative (acquistabili in aggiunta alla garanzia Base) – Esclusioni – Delimitazioni – Franchigie,Scoperti, Limiti di Riscarcimento
Polizze all risk: in questo caso l’Assicuratore si assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato da tutti quegli eventi non espressamente esclusi (sono polizze che vengono generalmente utilizzate in alcune coperture specialistiche come ad esempio nelle RCT,CAR,EAR , ELETTRONICA, INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI)
Ovviamente nella polizza All Risk esisterà solo: Oggetto dell’Assicurazione – Esclusioni – Delimitazioni – Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento.
Esistono poi polizze Monoramo, ossia quelle che garantiscono esclusivamente una serie di rischi omogenei afferenti ad un Ramo specifico (ad esempio la polizza Furto, la polizza Incendio, la polizza RCT/RCO) e polizze che all’interno di un unico contratto prevedono più sezioni afferenti a rami diversi, ossia le polizze Multirischio (multirischio dell’abitazione, globale fabbricati civili, multirischio del commercio).
Deve essere prestata la massima attenzione alla tipologia di polizza che si intende acquistare in quanto sarà determinante in chiave di ottimizzazione dei piani assicurativi.
Un altro aspetto rilevante poi, a cui porre particolare attenzione, è la forma di assicurazione con cui vengono prestate le garanzie di polizza perché hanno caratteristiche tali da meritare un particolare appunto:
- Assicurazione a Valore Intero: in questo caso è di fatto obbligo assicurare il bene/beni per l’intero valore assicurabile. In caso di “sottoassicurazione” ossia nel caso di valore assicurato inferiore al valore complessivamente assicurabile saremmo soggetti all’applicazione della Regola Proporzionale;
- Assicurazione a Primo Rischio Relativo: in questo caso l’assicurato deve fornire due elementi: il valore complessivamente assicurabile del bene/beni ed una somma che corrisponderà alla massima esposizione da parte dell’Assicuratore, di fatto diventando un limite di risarcimento. Anche questa forma di assicurazione è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
- Assicurazione a Primo Rischio Assoluto: in questa forma di assicurazione l’assicuratore si impegna a risarcire fino alla concorrenza della somma pattuita senza obbligo di dichiarazione del valore complessivo assicurabile.
(FOCUS) LA REGOLA PROPORZIONALE
La regola proporzionale, disciplinata dall’art. 1907 del Codice Civile prevede che in caso di sottoassicurazione, l’assicuratore risponda del danno in proporzione.
In sostanza potremmo applicare la seguente formula
VALORE ASSICURATO/VALORE ASSICURABILE x DANNO ACCERTATO = DANNO LIQUIDABILE
Le polizze molto spesso prevedono una “tolleranza” a questa regola indicandola con il nome di “deroga alla proporzionale”. Spesso questa tolleranza è espressa in percentuale (10%/20%) e sta a significare che se al momento del sinistro i valori assicurati non si discostano in misura superiore a quanto previsto, la regola non troverà applicazione.
Assicur(ETICA)Mente