Quando parliamo di Project Financing, ci riferiamo ad una forma di partenariato Pubblico/Privato inserita nel nostro ordinamento giuridico con la Legge 415/1998 (Legge Merloni ter), oggi disciplinata – in seguito all’entrata in vigore del 3° Decreto correttivo al D.Lgs 163/2006, dagli artt. 153 e ss.g. dello stesso Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Perché parlare di Project Financing in ambito assicurativo?
Perchè oltre a rappresentare un importante business per l’imprenditore, lo stesso vale per gli assicuratori a loro volta partner dell’imprenditore.
Prima di fare un breve elenco su quelli che sono le garanzie/rami coinvolti in maniera diretta dalla questione occorre fare una serie di riflessioni.
Se parlassimo di modalità innovative di finanziamento probabilmente ridurremmo e perderemo di vista i reali obiettivi che si intendono conseguire attraverso appunto questo strumento.
Attraverso la finanza di progetto infatti possono prendere vita una serie di progetti infrastrutturali di ampia portata – che attraverso l’apporto di capitale privato – sono soggetti ad introdurre una nuova prospettiva in base alla quale la fattibilità non è commisurata al costo di costruzione (né sulle garanzie correlate) ma creando un focus sulla redditività del servizio che suo tramite viene offerto, che dovrà dimostrare – ovviamente –di poter soddisfare livelli tali da fornire una redditività tale da poter puntualmente ristorare il debito. Ovviamente le proiezioni che vengono fatte, devono rispondere a precisi criteri di prudenzialità.
Nella finanza di progetto, la parte determinante è rappresentata da una iniziativa di investimento. Il soggetto o i soggetti che promuovono tale iniziativa si chiamano “promotori” che attraverso la creazione di una società ad hoc (Società di Progetto) che viene valutata da azionisti e banche in base alla sua capacità di generare ricavi e la fonte primaria per il servizio del debito/remunerazione capitale di rischio. è rappresentata dal cash-flow connesso alla gestione.
L’autorità d vigilanza ha rilevato che il p.f.
“inteso come un originale sistema di impulso per la realizzazione delle opere pubbliche, rappresenta anche per gli enti pubblici uno strumento cui ricorrere quasi necessariamente, stante il preoccupante divario esistente in termini finanziari tra disponibilità del settore pubblico e fabbisogno per opere infrastrutturali ad uso della collettività”.
Fino al secondo d.lgs correttivo del Codice dei contratti pubblici
PRIMA FASE
Iniziativa (PROMOTORE) -> proposta con progetto preliminare inerente un’opera pubblica inserita nel programma triennale
Amministrazione -> valutazione ammissibilità tecnica/opportunità amministrativa proposta
SECONDA FASE
Proposta Accettata -> Amministrazione indiceva procedura ristretta e poneva a base gara la proposta del promotore -> Selezione delle due offerte migliori (se non veniva presentata nessuna offerta il promotore rimaneva vincolato alla sua e l’amministrazione concedeva concessione)
TERZA FASE
Se invece venivano selezionate due offerte si apriva una procedura negoziata senza bando in cui venivano messe in comparazione la proposta del proponente e le altre due offerte. In questa fase il proponente aveva una posizione di sostanziale privilegio in quanto nella procedura negoziata il promotore poteva adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso il promotore si aggiudicava la concessione.
(diritto di prelazione del promotore)
Il diritto alla prelazione è stato abolito dal secondo d.lgs correttivo del codice. Una volta affidata la concessione ad essa può subentrare a tiolo originario una società di progetto, attraverso la quale si attua la separazione giuridica ed economica del progetto dalle altre attività del promotore.
Con il terzo decreto legislativo correttivo viene RISCRITTA COMPLETAMENTE la finanza di progetto con abrogazione degli art. 154 e 155 del codice.
Nella nuova disciplina sono previste una serie di procedure atte a stimolare concorso di capitali privati e viene ripristinato non in via generalizzata il diritto di prelazione a favore del promotore.
Si possono distinguere diversi modelli di P.F
- modello con gara unica previo bando e senza prelazione;
- modello con doppia gara previo bando e con diritto di prelazione;
- modello di project financing su iniziativa del privato previo avviso, che si può svolgere con tre procedure alternative, ognuna con doppia gara
Le garanzie più importanti da sottolineare sono:
- CAUZIONI PROVVISORIE A CORREDO DELL’OFFERTA RELATIVA AI BANDI;
- CAUZIONE DEFINITIVA;
- POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE (C.A.R.) E RESPONSABILITA’ CIVILE;
- POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PROGETTISTA;
- POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE (solo per importi maggiori di una determinata soglia);
- POLIZZA DI RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DELL’OPERA (ATTIVITA’)
Ci auguriamo che questo breve excursus, dove abbiamo cercato di semplificare la situazione normativa ed aver elencato le principali garanzie assicurative, possa essere di aiuto a coloro che per la prima volta si trovano ad affrontare la questione.
Assicur(ETICA)Mente