Il Brokeraggio Assicurativo

Il Broker è un intermediario assicurativo, la sua attività è regolata dal D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni; esercita professionalmente attività rivolte a mettere in diretta relazione il Cliente con le imprese di assicurazione, alle quali non è vincolato da impegni di sorta.

Agisce su mandato del Cliente al fine di predisporre la copertura dei rischi, assistendolo nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione.

L’Articolo 109 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, per l’esercizio dell’attività, debbano essere iscritti in un apposito albo/registro (RUI) suddiviso in sezioni; la figura del Broker trova collocazione nella “Sezione B)” del RUI.

La norma stabilisce che in essa siano iscrizitti “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì, denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del Cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione”.

La stessa definizione si ritrova nel regolamento Isvap n. 5/2006, dove,  si stabilisce che i Broker sono “intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione”.

È possibile individuare  nella normativa richiamata gli elementi necessari al fine di configurare giuridicamente l’attività di brokeraggio.

I tratti essenziali possono sono:

  • il carattere professionale dell’attività;
  • il duplice oggetto (dell’attività),  consistente nella diretta messa in relazione delle parti e nell’attività di la consulenza nei confronti dell’Assicurando;

l’assenza di impegni del Broker nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L’intervento del Broker si realizza:

  • nell’analisi delle esigenze assicurative del Cliente, sia esso un privato, un’azienda o un ente pubblico;
  • nel progettare di un programma assicurativo in grado di soddisfare tali esigenze e nella collocazione conseguentemente dei rischi sul mercato assicurativo o riassicurativo, alle migliori condizioni di copertura di tali rischi e alle migliori condizioni economiche;
  • nell’azione compiuta nell’interesse del Cliente.

Le differenti impostazioni e la differenti valutazioni comportano tre fattispecie giuridiche a cui ricondurre l’attività del Broker:

  • il contratto di mediazione;
  • il contratto d’opera intellettuale;
  • il contratto misto, risultante dagli elementi della mediazione e della prestazione d’opera intellettuale.

Un primo orientamento dottrinale e giurisprudenziale definisce il Broker come mediatore ex Articolo 1754 Codice Civile: in particolare, è mediatore “chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur nelle poche decisioni in cui si è occupata della tematica del brokeraggio, inquadra l’attività come “attività mediatizia”.

Recentemente la Suprema Corte ha stabilito che “il broker assicurativo svolge un’attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale” (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2416; Cass. 6 maggio 2003, n. 6874).

Posto questo, il Broker presta anche una particolare “cura” verso gli interessi dell’assicurando: l’assistenza e la consulenza prestati dal Broker al Cliente, secondo parte della dottrina, priverebbe il rapporto del requisito dell’imparzialità.

Un secondo orientamento pone un maggior accento sull’aspetto della consulenza, per cui il contratto di brokeraggio viene qualificato come contratto d’opera intellettuale di cui agli Articoli 2230 e seguenti. del Codice Civile.

In questa prospettiva l’attività di intermediazione sarebbe solo strumentale all’obbligo di consulenza assicurativa, pertanto la consulenza assicurativa da parte del Broker assume contrattualmente una posizione cruciale, in quanto l’adempimento contrattuale  consiste in una obbligazione di mezzi, ossia egli “non è tenuto a conseguire l’obiettivo che si prefigge il suo cliente, ma soltanto a mettere a disposizione di quest’ultimo le proprie competenze professionali e a tenere il livello di diligenza richiesto dalla legge”

Un’ultima tesi, intermedia tra quelle precedenti, ritiene che il contratto di brokeraggio sia un contratto misto, riconoscendo la natura mediatoria dell’attività e l’opera professionale.

Ogni elemento dell’attività del broker deve essere ricondotto ad una diversa disciplina di un contratto tipico  Infatti, il Broker, a differenza del mediatore, non si limita a svolgere un’attività di semplice intermediazione fra impresa di assicurazione e assicurato, ma svolge un’ampia attività di consulenza.

La giurisprudenza di merito, pur qualificando il rapporto come contratto di mediazione, si mostra disponibile a soluzioni giuridiche che tengano conto della specifica funzione del Broker, della sua professionalità e dell’estensione della sua attività, evidenziando il particolare contenuto del contratto, consistente nella consulenza professionale.

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